GRATUITO PATROCINIO
"... SONO ASSICURATI AI NON ABBIENTI, CON APPOSITI ISTITUTI,
I MEZZI PER AGIRE E DIFENDERSI DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE..."
(estratto dall'art. 24 della Costituzione)
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. L'istituto del patrocinio vale in ambito penale, civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazione consensuale, divorzio congiunto etc.-).
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi di giudizio oltre che per le procedure connesse.
Chi può essere ammesso?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'utlima dichiarazione, non superiore ad una certa soglia prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002. Tale soglia reddituale viene periodicamente aggiornata con decreto ministeriale al fine di essere adeguata al costo della vita. Attualmente la soglia è di € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023). A norma dell'art. 76, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Per la difesa penale, il tetto reddituale è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi (art. 92 D.P.R. n. 115/2002).
Possono chiedere l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Le vittime di stalking hanno sempre diritto al gratuito patrocinio indipendentemente dall'ammontare del reddito (Cass. Pen., sent. n. 13497/17 del 20.3.17). Tale diritto si estende anche alle vittime di maltrattamenti contro familiari o conviventi - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - violenza sessuale (compresa quella di gruppo) - atti sessuali con minorenne - atti persecutori - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - prostituzione minorile e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - pornografia minorile - tratta di persone - acquisto ed alienazione di schiavi - corruzione di minorenne - adescamento di minorenni (art. 76, co. IV, del T.U. Spese di Giustizia).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2021, ha dichiarato la legittimità del patrocinio gratuito per le vittime di reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, in particolare se trattasi di minori, a prescindere dalle condizioni economiche.